Il trasporto di rifiuti in conto proprio e per conto terzi

(di Miriam Viviana Balossi)

Ai fini dell’approfondimento sul tema del trasporto tout court e delle sue ripercussioni pratiche nel settore del trasporto rifiuti, può essere utile soffermarsi sulla distinzione – ai fini dell’iscrizione all’Albo – tra le categorie di trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività e quella di trasporto di rifiuti derivanti da attività di terzi, poiché è comune riferirsi al “trasporto in conto proprio” e “in conto terzi” anche con riguardo alla gestione rifiuti, ma in realtà le categorie dell’Albo gestori non corrispondono a tali definizioni.
In ordine al trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività, il relativo obbligo di iscrizione all’Albo è stato introdotto dal comma 8 dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 9 giugno 2005, causa C‑270/03, che condannò il nostro Paese per esser venuto meno agli obblighi incombenti ai sensi dell’art. 12 della direttiva 91/156, in quanto: “l’art. 12 della direttiva 91/156, assoggetta a un obbligo d’iscrizione gli stabilimenti o le imprese che, nell’ambito delle loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da esse stesse”.

Sulla base di ciò i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti ed i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo, a seguito della presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente e non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie.

Bisogna sottolineare che è possibile beneficiare di questa procedura di iscrizione semplificata a condizione che le operazioni di trasporto “costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”: trattasi di imprese che, pur non esercitando l’attività professionale di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.

In assenza di questo requisito le imprese che intendono trasportare i rifiuti decadenti dalla propria attività dovranno ricorrere, in relazione alle caratteristiche dei rifiuti trasportati, alle procedure ordinarie o semplificate di iscrizione.

A tale tipologia di soggetti è ormai indiscusso appartengano anche le imprese che svolgono attività di manutenzione[1], ad esito della quale sono prodotti rifiuti che vengono dalle stesse trasportati verso il recupero o lo smaltimento, o verso appositi centri di raccolta (secondo i limiti del D.M. 8 aprile 2008).

Quanto invece alle attività di trasporto di rifiuti (non pericolosi) prodotti da terzi, l’art. 212, prima della novella ad opera del D.Lgs. 4/08, al comma 5 prevedeva che l’iscrizione all’Albo gestori ambientali fosse requisito necessario per lo svolgimento, tra l’altro, “delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi”, dove tale specificazione si giustificava alla luce del disposto del successivo comma 8, il quale in riferimento alle “imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare” prevedeva non una esclusione in toto dal predetto obbligo di iscrizione, ma comunque una procedura molto più semplificata ed esente dalla prestazione di garanzie finanziarie.

Il secondo decreto correttivo ha apportato anzitutto una modifica al comma 5 dell’art. 212 con l’eliminazione delle parole “prodotti da terzi” così allargando detta categoria; in secondo luogo e, probabilmente in modo consequenziale, riducendo la categoria relativa ai produttori di rifiuti non pericolosi che effettuano attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (di cui al successivo comma 8, art. 212), ai soli “produttori iniziali di rifiuti” che effettuano le attività di cui sopra dei propri rifiuti come “parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”.

Anche il Comitato nazionale Albo gestori, con circolare n. 2059 del 19 dicembre 2008, ha previsto l’eliminazione delle parole “prodotti da terzi” all’art. 8, c. 1, lett d, del D.M. 406/1998, ovvero alla lettera riguardante la categoria 4 dell’Albo, che così oggi è solo denominata “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”.

Tale modifica comporta una distinzione tra le categorie 4 e quella relativa al trasporto rifiuti in ipotesi particolari ai sensi dell’art. 212, c. 8, del D.Lgs. 152/2006 – “Trasporto conto proprio” meno marcata, laddove la categoria 4 appare, almeno nominalmente, estendere i propri confini, quanto meno rendendo ormai superata la qualificazione di rifiuti “prodotti da terzi”, rilevante ai fini della relativa iscrizione, come alternativa rispetto a quella del trasporto in conto proprio, categoria che, invece, ora a maggior ragione, si caratterizza per quei particolari requisiti (produttori iniziali, attività integrante ed accessoria) come specifica categoria di iscrizione.

È da precisare che l’abilitazione ambientale costituita dall’iscrizione all’apposito Albo non sostituisce, ma si aggiunge all’abilitazione “stradale” per l’autotrasporto.

L’individuazione dell’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto (in conto proprio o per conto di terzi) dipenderà dalla sussistenza delle condizioni richieste dalla disciplina di settore (Legge n. 298/1974), ricordando che perché possa ricorrere l’autotrasporto di cose per conto di terzi la relativa attività deve potersi qualificare come attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

Tale qualificazione è tuttavia del tutto sganciata dall’individuazione della categoria dell’Albo gestori ambientali, riferita, quest’ultima a differenti requisiti. Tanto che, laddove la Deliberazione dell’Albo del 30 gennaio 2003, regolante i requisiti di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie relative alla raccolta e al trasporto di rifiuti (categorie da 1 a 5), stabilisce che è possibile dimostrare il possesso dei requisiti di capacità finanziaria mediante attestazione di iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, presuppone l’iscrizione (corretta) a quest’ultimo Albo, in modo del tutto autonomo.

Alla luce di queste considerazioni è possibile affermare che il trasporto dei propri rifiuti necessita dell’iscrizione di cui all’art. 212 comma 8 nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, ed in riferimento, come prevede il modello di domanda, a ben individuati mezzi di trasporto, che dovranno razionalmente corrispondere (conto terzi secondo la disciplina dell’autotrasporto, conto terzi secondo l’iscrizione all’Albo gestori ambientali).

Questi stessi mezzi, se non sono anche iscritti ad altra categoria (ferma la sussistenza di tutti i requisiti tecnici richiesti per quest’altra iscrizione) – come ad esempio quella per il trasporto rifiuti non pericolosi (prodotti da terzi) – non possono essere usati dal titolare dell’iscrizione indifferentemente per entrambe le tipologie di trasporti, poiché si darebbe vita ad un trasporto irregolare, per il mancato rispetto di quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione stessa.

Ne consegue che, ad esito di controlli, la sezione regionale dell’Albo potrebbe decidere di avviare un procedimento di sospensione dell’iscrizione per “inosservanza dell’obbligo di comunicazione alla Sezione di ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, ogni modifica della natura individuale dell’impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull’iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche” (ai sensi dell’art. 16 del D.M. 406/98)[2].

Fonte: https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/il-trasporto-di-rifiuti-in-conto-proprio-e-per-conto-terzi/

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