Quando si parla di impresa di facchinaggio, l’ordinamento italiano non si riferisce soltanto a quelle attività che prevedono lo spostamento dei bagagli nelle stazioni ferroviarie o di arredi e documenti negli uffici. Infatti, con un solo termine, facchinaggio, si intendono tante attività: portabagagli, facchini, pesatori, accompagnatori di bestiame, imballaggio, pulizia di magazzini e piazzali. Insomma le opportunità sono veramente tante. Te ne parlo in questo articolo nel quale ti spiego tutto ciò che occorre sapere per permetterti di aprire un’impresa di facchinaggio.
Normativa di riferimento
In Italia l’attività di facchinaggio è regolamentata dalla legge 5 maggio 2001, n. 57, il cui articolo 17 detta misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci.
La legge in commento rimanda ad un decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il decreto cui si fa riferimento, emanato due anni dopo (decreto 30 giugno 2003, n. 221) dal Ministero delle attività produttive, ha dettato le disposizioni di attuazione dell’art. 17, legge 57/2001.
Attività soggette alla disciplina del facchinaggio
Le disposizioni in materia di imprese di facchinaggio si applicano alle attività come di seguito indicate:
- portabagagli;
- facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari;
- facchini degli scali ferroviari compresa la presa e consegna dei carri;
- facchini doganali;
- facchini generici;
- accompagnatori di bestiame;
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali;
- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura;
- imballaggio;
- gestione del ciclo logistico;
- pulizia magazzini e piazzali;
- depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco;
- selezione e cernita con o senza incestamento;
- insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari;
- mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione;
- abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili;
- attività preliminari e complementari.
Requisiti per l’avvio dell’attività
Le imprese che esercitano attività di facchinaggio devono essere iscritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, c. 1, legge 5 marzo 2001, n. 57, nel registro delle imprese. Condizione necessaria per l’iscrizione in tale registro è la sussistenza di specifici requisiti di onorabilità:
- assenza di procedimenti penali;
- assenza di condanna per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- assenza di interdizione all’esercizio di arte o professione;
- assenza di violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fonte: http://www.lavoroimpresa.com/lavoro-imprenditoria/art/1207-come-aprire-impresa-facchinaggio
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