Dal 14/09/2012, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2012, l’esercizio dell’attività di facchinaggio non è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria.

Requisiti di onorabilità

  • assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  • assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  • mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
  • mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1965, n.1423, 31 maggio 1965, n.575 e 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
  • assenza di contravvenzioni per violazioni in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n.142;
  • assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n.1369.
devono essere posseduti:
  • dal titolare di impresa individuale e l´institore o il direttore che questi abbia preposto all´esercizio di impresa, a un ramo di essa o di una sua sede;
  • da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per tutte le altre società.
I consorzi devono indicare, al momento della denuncia dell´attività, una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi e in possesso dei requisiti di onorabilità.

Le imprese che hanno sede in uno stato dell´Unione Europea e che intendano svolgere l´attività in Italia devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello stato di provenienza.

Classificazione

Le imprese di facchinaggio vengono classificate in base al volume di affari, al netto dell´IVA, realizzato in media nell´ultimo triennio nello specifico ambito di attività:

  • inferiore a 2,5 milioni di euro
  • da 2,5 a 10 milioni di euro
  • superiore a 10 milioni di euro.
Le imprese di nuova costituzione o con un periodo minore ai due anni di attività sono inserite nella fascia iniziale.

Limitatamente all´attività di facchinaggio, l’impresa fornisce l´elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, indicando i compensi ricevuti; l’eventuale comunicazione per la variazione negativa (la variazione positiva è facoltativa) della fascia di classificazione deve essere effettuata entro 30 giorni.
Fonte: cn.camcom.gov.it

 
 
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