Per l’effettuazione di tale servizio è necessario che l’imprenditore sia iscritto nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.
L’autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lett. d), e) ed f) dell’art.26 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell’Albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all’Albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è stato esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all’estero.
L’immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di vario tipo è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.
Da parte di ciascuna impresa iscritta nell’Albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lett. e) dell’art. 26 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all’art. 28 dello stesso T.U. indisponibilità della stessa impresa.
L’immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato (ovvero di cinque a uno) può essere prevista, sentito il comitato centrale per l’Albo, con decreti del ministero dei Trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l’Albo, e dell’utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.
Il ministro dei Trasporti, sentito il comitato centrale per l’Albo, può, con il proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, allo portata, alle caratteristiche ed all’impiego del veicolo, all’ambito territoriale ed alla validità temporale.
Dell’autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in appositi documenti che deve accompagnare il trasporto.
Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all’Albo.
Il ministro dei Trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l’offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l’Albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il ministero fissa i criteri di priorità per l’assegnazione delle autorizzazioni contingentate.
Le autorizzazioni sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi .
Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.
In caso di morte dell’imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli che abbiano ottenuto l’iscrizione all’Albo.
Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate,
qualora abbiano ottenuto l’iscrizione all’Albo, le autorizzazioni già rilasciate alle imprese e società originarie.
Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e trasporto, sono già accordate, qualora abbiano ottenuto l’iscrizione nell’Albo, le autorizzazioni già rilasciate al cessionario dell’azienda stessa sempre chè abbia ottenuto l’iscrizione nell’Albo. Il cedente non può riprendere l’attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.
Fonte: centroservizi.lineacomune.it
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