MONTAGGIO SCAFFALATURE: RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI CANTIERE? ECCO L’INTERPELLO AL MINISTERO DEL LAVORO
Il quesito inviato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ( CNA) alla Commissione per gli interpelli (art. 12, comma 2, DLgs. 81/2008) era relativo alla possibilità di “escludere dal campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare dall’art. 89, comma 1, lett. a) (definizione di cantiere) un luogo di lavoro dove è effettuato il montaggio di scaffalature all’interno di locali, sia di tipologia da ‘hobbistica’ che ‘industriale’, che non rientrino nella tipologia di magazzini industriali autoportanti dove invece è possibile assimilare l’impianto a opere fisse in metallo come riportato dall’allegato X D.Lgs. 81/2008”. In particolare il chiarimento era richiesto per i locali in cui:
– non sono presenti all’interno altre lavorazioni edili o impiantistiche;
– non sono aperte pratiche edilizie con il Comune competente per territorio.
La risposta della Commissione per gli interpelli, arrivata con l’interpello n. 16/2013del 19 dicembre2013,specifica che l’attività di montaggio e smontaggio di scaffalature metalliche può determinare l’applicazione del Titolo IV in base alla valutazione della situazione di fatto, in relazione alla tipologia di scaffalature ed al contesto nel quale devono essere montate.
Vediamo più nel dettaglio il contenuto dell’interpello.
Per rispondere al quesito la Commissione indica preliminarmente che le scaffalature metalliche si possono suddividere in una “moltitudine di tipologie significativamente differenti”, tipologie classificate in maniera organica nella pubblicazione ‘Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi’ edita dall’Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani (ACAI).
Ad esempio si possono avere:
– “scaffalature leggere ( scaffalature da negozio o commerciali, scaffalature da archivio, scaffalature da magazzino);
– scaffalature medie e pesanti (cantilever, drive in, drive trough, portapallet);
– scaffalature molto pesanti (magazzini portacoils, portalamiere con portata per piano – ogni livello di ciascuna luce – da 5t a 20t);
– magazzini dinamici a gravità (magazzini dinamici pesanti con rulli in acciaio per pallet, magazzini dinamici leggeri con rulli in materiale plastico per scatole, contenitori ecc.);
– magazzini ed archivi automatizzati (magazzini per capi appesi o stesi, magazzini o archivi rotanti verticali, magazzini o archivi rotanti orizzontali, magazzini traslanti verticali, magazzini con trasloelevatore);
– archivi e magazzini mobili o compattabili (compattabili leggeri, compattabili pesanti);
– scaffalature autoportanti (veri e proprio edifici che sorreggono il tetto di copertura dell’edificio);
– scaffalature leggere con passerelle multipiano (dotate di passerelle utilizzate per il passaggio di lavoratori)”.
In relazione a queste differenze la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
In via preliminare “si rileva che qualora l’attività di montaggio e smontaggio di una scaffalatura metallica avvenga nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile – come definito dall’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 – l’operazione costituisce una parte, se pur piccola, dell’intera opera da realizzare. Ne consegue l’applicazione di quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008”.
Con riferimento alla definizione di “cantiere temporaneo o mobile” (art. 89, D.Lgs. 81/2008), l’applicazione del Titolo IV è subordinata alla necessità che “i lavori di riferimento siano finalizzati alla realizzazione di opere fisse, permanenti o temporanee (allegato X, punto 1) oppure al montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile (allegato X, punto 2), introducendo – per quanto interessa in questa sede —importanti elementi interpretativi, da verificare nei casi concreti”.
Sulla base di tale disposto normativo e tenuto conto della diversità delle caratteristiche delle “scaffalature metalliche”, è opinione della Commissione che “l’applicabilità del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 al montaggio/smontaggio delle scaffalature metalliche, debba essere dedotta tenendo conto dell’applicazione congiunta dei seguenti elementi:
a) contesto nel quale la scaffalatura deve essere montata”: occorre valutare “la necessità che il montaggio/smontaggio della scaffalatura metallica richieda l’installazione di un cantiere. Al riguardo costituiscono parametro di riferimento gli elementi indicati nell’allegato XV, punto 2.2.2., del D.Lgs. n. 81/2008”;
b) tipologia della scaffalatura: occorrerà “avere riguardo alla circostanza che la scaffalatura sia riconducibile a lavori di costruzione … di opere ,fisse, permanenti o temporanee, … in metallo e non consista nel mero assemblaggio di una attrezzatura ovvero di elementi di arredo. Questa valutazione non può prescindere dall’analisi dello specifico progetto di ciascuna scaffalatura”. L’interpello fornisce alcuni criteri che possono indirizzare le scelte operate dai committenti:
– le scaffalature leggere “sono da considerare in generale degli elementi di arredo, e pertanto da escludere dal campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto il loro montaggio/smontaggio è palesemente non rientrante nella definizione di cantiere temporaneo o mobile”;
– il montaggio/smontaggio delle scaffalature medie e pesanti e delle scaffalature molto pesanti “potrebbe rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile contenuta nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati”;
– i magazzini dinamici a gravità sono “assimilabili a macchine funzionanti grazie alla forza di gravità, o addirittura sono delle macchine se alimentati a motore. Pertanto, per loro stessa natura, il loro montaggio/smontaggio non rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile contenuta nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008”;
– i magazzini ed archivi automatizzati sono generalmente “costruzioni complesse, spesso dotate di macchine di vario genere (ad esempio trasloelevatori), le cui caratteristiche sembrano avvicinarne fortemente il montaggio ai lavori di costruzione … di opere fisse, permanenti o temporanee, … in metallo di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008. L’articolazione dei lavori di montaggio/smontaggio potrebbe perciò rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, contenuta nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati”;
– gli archivi e magazzini mobili o compattabili, caratterizzati da funzionalità e costruttività proprie dell’ingegneria meccanica, presentano modalità di montaggio/smontaggio che per loro stessa natura non rientrano nei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto in questo caso il relativo montaggio/smontaggio non rientra nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008;
– le scaffalature autoportanti e le scaffalature leggere con passerelle multipiano, “edifici in tutto e per tutto, rientrano pacificamente nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008”.
Dunque, in definitiva. “il montaggio e smontaggio delle scaffalature determinerà l’applicazione del Titolo IV in base alla valutazione della situazione di fatto, effettuata tenendo conto dei criteri a) e b) sopra individuati”.
E per quanto sopra detto, “si ritiene che le scaffalature metalliche non siano attrezzature di lavoro, come definite dall’art. 69, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di macchine ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010”.
Fonte: https://obiettivoqualita.it/2018/01/montaggio-scaffalature-rientrano-nella-definizione-di-cantiere-ecco-linterpello-al-ministero-del-lavoro/
Commenti recenti