Al via la comunicazione delle spese di sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro
di Debora Reverberi
A partire da oggi, 20 luglio 2020, è possibile comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili ai seguenti due crediti d’imposta introdotti dal Decreto Rilancio:
- credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, di cui all’articolo 125 D.L. 34/2020, convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 77/2020;
- credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 D.L. 34/2020 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 77/2020.
Il modello di comunicazione, approvato dal provvedimento del Direttore delle Entrate del 10.07.2020, è valevole per entrambi i crediti d’imposta, prevedendo due sezioni separate in cui indicare distintamente, per ciascun credito:
- le spese ammissibili sostenute dal 01.01.2020 fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione (spese a consuntivo);
- le spese ammissibili da sostenere dal mese della sottoscrizione fino al 31.12.2020 (spese a preventivo);
- l’importo del credito d’imposta spettante in relazione ad aliquote e limiti specifici di ciascuna agevolazione.
La comunicazione può essere inviata, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione è previsto, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, il rilascio della ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.
La comunicazione delle spese ammissibili è uno step fondamentale per l’accesso e la fruizione dei crediti d’imposta, indipendentemente dalla modalità di utilizzo prescelta:
- detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- utilizzo diretto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997;
- cessione, anche parziale, del credito d’imposta a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), D.L. 34/2020.
Con lo stesso modello è possibile inviare, ad eccezione del caso in cui si sia successivamente optato per la cessione del credito d’imposta:
- una comunicazione sostituiva di quella precedentemente e validamente trasmessa; in caso di comunicazione successiva riferita a uno solo dei due crediti d’imposta, per l’altro credito d’imposta resta valida l’ultima comunicazione regolarmente inviata;
- la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
In caso di opzione per la cessione del credito d’imposta, possibile fino al 31.12.2021, sarà cura del cedente comunicarla con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il cessionario del credito sarà successivamente tenuto a comunicarne l’accettazione utilizzando le medesime funzionalità.
Trattandosi di agevolazioni che soggiacciono a regole diverse, la finestra temporale di trasmissione del modello di comunicazione delle spese, il contenuto e i termini di fruizione differiscono l’uno dall’altro.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto DPI
La comunicazione delle spese ammissibili può essere inviata dal 20.07.2020 al 07.09.2020.
Il credito d’imposta teoricamente spettante, da indicare nella comunicazione, corrisponde al 60% delle spese complessivamente sostenute nel 2020 entro il limite di credito di 60.000 euro.
L’importo del beneficio indicato in comunicazione rappresenta il contributo massimo fruibile: entro l’11.09.2020 verrà resa nota, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, la percentuale da applicare al credito teoricamente spettante onde rispettare il limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 previsto dall’articolo 125, D.L. 34/2020.
Tale percentuale sarà calcolata come rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Di conseguenza il credito d’imposta effettivamente spettante coinciderà con il 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 solo qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti dai contribuenti risulti inferiore al limite di spesa di 200 milioni di euro.
Il diritto all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spetta a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante.
Parimenti la comunicazione della cessione del credito d’imposta può avvenire esclusivamente a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale applicabile.
Credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro
La comunicazione delle spese ammissibili può essere inviata dal 20.07.2020 al 30.11.2021.
Nel caso in cui sia inviata nel 2021 deve contenere esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
Il contenuto della comunicazione prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, l’indicazione del codice dell’attività economica esercitata in luoghi aperti al pubblico, che deve rientrare nei codici Ateco riportati nell’elenco allegato al provvedimento di approvazione del modello.
Viene effettuata una verifica di corrispondenza fra il codice indicato nel modello e quanto precedentemente comunicato dal soggetto beneficiario all’Agenzia delle entrate con i modelli AA7/AA9, pena lo scarto della comunicazione.
Il credito d’imposta spettante, da indicare nella comunicazione, corrisponde al 60% delle spese complessive (a consuntivo e a preventivo) entro il limite di spesa di 80.000 euro (limite di credito 48.000 euro).
Il diritto all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spetta:
- a partire dal 01.01.2021 e non oltre il 31.12.2021;
- dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione.
L’eventuale comunicazione della cessione del credito a terzi può avvenire:
- a decorrere dal 01.10.2020 per comunicazioni delle spese inviate entro il 30.09.2020;
ovvero
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione delle spese inviate oltre il 30.09.2020.
Fonte: https://www.ecnews.it/al-via-la-comunicazione-delle-spese-di-sanificazione-e-adeguamento-degli-ambienti-di-lavoro/
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