Sanificazione: tracciamo il perimetro delle spese agevolabili con credito d’imposta

Il credito d’imposta per sanificazioni dei luoghi di lavoro compete solo per spese inerenti prescrizioni sanitarie e se stabiliti da norme o linee guida regionali.

Con Risposta a interpello n 545 del 12 novembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono agevolabili con il credito di imposta sulle sanificazioni dei luoghi di lavoro ex art 120 del DL 34 del 2020 le spese classificabili come:

  • interventi agevolabili ossia quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2, tra cui rientrano espressamente (edilizie per rifare spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza)
  • investimenti agevolabili ossia quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termo scanner) dei dipendenti e degli utenti.

La Circolare n 20/E del 2020 ha peraltro fornito chiarimenti in relazione agli interventi agevolabili diversi dagli investimenti precisando che:

  • deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;
  • devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Ricordiamo che il credito di imposta in esame consiste in un credito pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per le sanificazioni (nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e misure di contenimento covid) dei luoghi di lavoro e per un massimo di euro 80.000.

Esaminando l’interpello l’Agenzia ha rigettato la soluzione interpretativa dell’istante poiché a suo parere le spese da lui indicate non hanno i requisiti necessari ma vanno oltre quanto previsto dalle norme.

L’istante nell’interpello sostiene che la dicitura “ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense» faccia pensare che i due indicati siano gli unici interventi, tra i lavori edili, ammessi al benficio e specifica come segue i lavori che intende fare.

Egli necessità di lavori quali:

1) l’adeguamento del porticato esterno da utilizzare come area per la somministrazione di alimenti e bevande, tramite la posa di un pavimento facilmente sanificabile e l’apposizione di chiusure perimetrali ed elementi riscaldanti che consentano di utilizzare l’area anche nei periodi freddi, al fine di recuperare i posti a sedere interni persi a causa dell’imposizione del distanziamento sociale;

2) la realizzazione di un locale, al piano seminterrato, idoneo e con tutte le dotazioni necessarie per il ricevimento ed il deposito delle forniture, anche refrigerate e la pavimentazione della rampa esterna di accesso al piano seminterrato (attualmente non utilizzabili con furgoni in quanto sdrucciolevole), e dell’area di manovra e scarico antistante il fabbricato (attualmente non utilizzabili con transpallet in quanto sdrucciolevole), il tutto per consentire ai fornitori di scendere al piano seminterrato con i mezzi e scaricare in una zona dedicata e confinata, senza entrare in contatto con il nostro personale e senza transitare nei locali aperti al pubblico entrando in contatto con il pubblico, come avviene attualmente;

3) la realizzazione di un percorso interno protetto, rispondente alla normativa sugli ambienti di lavoro, per portare il materiale dal piano seminterrato, all’interno dell’esercizio di somministrazione, tramite la realizzazione di un adeguato parapetto per la scala interna e delle porte di comunicazione interna;

4) la realizzazione di una ulteriore zona esterna coperta, dotata di arredi lavabili e sanificabili, per aumentare la superficie utilizzabile dai clienti nel periodo estivo, nel rispetto del distanziamento sociale.

Secondo l’agenzia tali interventi non sono agevolabili poiché, a detta dello stesso contribuente, in merito ai punti 1 e 4  trattasi di interventi finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale,  mentre in merito ai punti 2 e 3 secondo l’agenzia trattasi di interventi che non rientrano nel perimetro espressamente prescritto dalle linee guida che fanno riferimento a “specifiche modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all’interno della azienda”.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/29563-sanificazione-tracciamo-il-perimetro-delle-spese-agevolabili-con-credito-dimposta.html

 

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